1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
1. La Commissione ha il compito di:
a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;
c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;
d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono
e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;
g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3;
h) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;
l) collaborare alla realizzazione, nelle istituzioni scolastiche e nelle università, di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.
2. Oltre a quanto previsto dal capo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.
3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
2. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.
3. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
4. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
5. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
6. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta
1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani ovvero che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né
1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.
2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.
1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
1. È istituita, nell'ambito della Commissione, una sezione specializzata per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante.
2. Il Garante è composto dal presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal presidente, tenuto conto delle specifiche competenze, in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.
3. I componenti del Garante eleggono nel loro ambito un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti
1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);
d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente,
3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
4. Al Garante non si applica la disciplina prevista dall'articolo 3 della presente legge.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.
2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non
1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.
1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.990.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede